Vademecum

COSA DEVE FARE LO SPORTELLO DEL COMUNE

 

  1. La domanda di rilascio del certificato deve essere presentata dall’interessato, munito di una copia del documento di riconoscimento valido; il certificato può essere richiesto anche per mezzo di altra persona a ciò delegata per iscritto, munita anche del proprio documento di identificazione non scaduto.

  2. Tutti i certificati vanno rilasciati in bollo (marca da  € 16,00), ad eccezione di quelli per uso adozione, riparazione per ingiusta detenzione e cause di lavoro e previdenza.

  3. Per ogni richiesta è necessario riscuotere il diritto di certificazione tramite marca da bollo di € 3,68 da applicare sulla richiesta, ad esclusione dei casi di cui al punto 2).

  4. Dette marche da bollo dovranno essere debitamente annullate apponendo la data con datario e sbarrando a penna e la marca per diritti di certificato dovrà essere apposta sull’istanza del richiedente, da conservare agli atti d’ufficio per i successivi controlli di legge.

  5. La persona interessata può richiedere anche il certificato di Visura, sul quale vengono riportate, senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso rife
    rite; per tale tipo di certificazione, totalmente  esente da bolli e diritti, il sistema genererà, oltre il certificato di visura, anche un secondo foglio che deve essere firmato dall’interessato come prova della ricevuta dell’atto e conservato agli atti dell’ufficio, unitamente alla richiesta iniziale.


  6. Per tutte le certificazioni da valere all’estero, poiché necessita l’apposizione di Apostille o Legalizzazione con firma del Procuratore della Repubblica, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente agli uffici del Casellario della Procura della Repubblica.

  7. Come concordato in sede di corso di formazione, le richieste urgenti dei certificati  devono pervenire all’ufficio giudiziario  entro le ore 10,00 della stessa giornata; in tale caso, vanno riscossi, oltre le marche di cui sopra, anche, in aggiunta, diritti di € 3,68 a titolo di urgenza.

  8. In attesa della versione più avanzata del portale e in questa prima fase di avvio tecnico del progetto, risulta necessario che l’addetto comunale apponga in calce al certificato, estratto dal sistema informatico, attestazione/certificazione circa la conformità della copia stampata al documento originale informatico ricevuto, ai sensi dell’art. 23  del D.L.vo 7 marzo 2005 (1), n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), ne consegue che i dipendenti destinati al servizio dovranno possedere una qualifica tale che comporta l’attribuzione di poteri certificativi.  Detta attestazione dovrà essere formulata nel seguente modo (riportare  tutta la dicitura in rosso):

 

Si attesta che il presente certificato è conforme all'originale in tutte le sue componenti, ai sensi dell’art.23 del D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82”

FIRMATO

IL PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO

 

N.B: (I Sindaci dei Comuni provvederanno a indicare dipendenti con qualifica che abbia poteri certificativi).

 

(1) 23  del D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

(Copie analogiche di documenti informatici)

  1.  Le  copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto  con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno  la  stessa  efficacia  probatoria  dell'originale  da cui sono tratte   se  la  loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

  2.  Le  copie  e  gli  estratti su supporto analogico del documento informatico,  conformi  alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia  probatoria  dell'originale  se  la loto conformita' non e' espressamente  disconosciuta.  Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.)

  

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