Richiesta visione ed eventuale copia fascicoli ai sensi dell’ex art. 415 bis c.p.p.

OGGETTO

Le persone sottoposte alle indagini ed i rispettivi difensori, hanno la possibilità di prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate, quando il Pubblico Ministero ritenendo di aver concluso le indagini preliminari emette il relativo avviso ai sensi dell’ art. 415 bis C.p.p.

 

A CHI SI PRESENTA

Ufficio Ricezione Atti

 

DOCUMENTI NECESSARI

E’ necessario presentare una fotocopia del documento di identità dell’interessato e l’avviso della conclusione delle indagini preliminari notificato

 

BOLLI E DIRITTI

Non vi sono spese per la visione del fascicolo, occorrono diritti di cancelleria per eventuale rilascio copie

 

MODULISTICA

Non sono previsti moduli standard; quasi sempre si fa riferimento alle istanze precompilate dai difensori dell’imputato

 

TEMPI

La visione è a vista; la copia cartacea si rilascia entro 2 giorni con urgenza, dopo 2 giorni senza urgenza