Novità ed aggiornamenti

Novità 2013 - Reintroduzione imposta di bollo

In base alla "legge di stabilità" (legge n. 228, del 24/12/2012), a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta l'imposta di bollo per tutti i certificati penali.

 

Autocertificazione anche per il casellario

In base alla "legge di stabilità" (legge n.183, del 12/11/2011), le certificazioni relative a stati, fatti e qualità delle persone, rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide SOLO nei rapporti fra PRIVATI.

Per i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di servizi pubblici, le certificazioni e gli atti di notorietà relative a stati, fatti e qualità delle persone sono SEMPRE sostituiti dall'AUTOCERTIFICAZIONE a norma dell'art. 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000.

La Procura di Locri, pertanto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), della citata legge n.183/2011, nei certificati del casellario ed in quelli dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, provvederà ad apporre (a pena di nullità del certificato) questa dicitura:

"IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI”


Novità 2014 -  Imposta di bollo

L’art. 1, co. 486 della L. 228/12 (c.d. legge di stabilità 2013) ha introdotto modifiche al pagamento dell’imposta di bollo sui certificati penali.

A seguito di risposta a quesito, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’imposta di bollo è dovuta per i certificati attinenti l’ambito penale indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzati, e fatte salve le ipotesi di esenzione soggettiva dalla tassazione.

Conseguentemente, le SS.LL. provvederanno ad esigere l’imposta di bollo non solo sul certificato penale del casellario e dei carichi pendenti, ma anche nei casi di rilascio:

  1. del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  2. del certificato degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

I. Referenti  del progertto P@SS sono pregati di provvedere, nei casi di richiesta dei certificati su indicati, ad applicare l’ imposta di bollo (€ 16,00).

Novità 21/05/2014 

Si informano gli utenti degli uffici Richiedenti del servizio PASS, che è in esercizio una nuova modalità di firma cosiddetta “Firma remota dei certificati”.

Tutti i certificati, firmati dagli uffici Emittenti con firma remota, sono riconoscibili dalla presenza, sulla parte bassa a destra del documento, di un apposito contrassegno (cosiddetto timbro digitale).

 















Ai sensi del nel D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e successivi aggiornamenti, il documento contenente il timbro digitale, una volta stampato, è legalmente valido e su di esso non devono essere apposti altri timbri o firme.

Nulla cambia invece per quanto riguarda l’apposizione delle marche da bollo sul certificato e l’annullamento delle stesse.

Si avvisa l’utenza che resta ancora in uso la precedente modalità di firma dei certificati secondo la quale, sui certificati firmati digitalmente , occorre certificare la corretta rispondenza della stampa rispetto all’originale elettronico.

Il passaggio alla nuova modalità di firma degli uffici Emittenti non sarà immediata e i tempi dipendono dalla diffusione, agli uffici stessi, dei PIN necessari alla firma dei certificati.

Si coglie l’occasione infine per rammentare che, gli operatori degli uffici Richiedenti devono impostare a “Documento consegnato” lo stato delle richieste dei certificati correttamente stampati e rilasciati al richiedente.  Un ulteriore supporto per l’uso corretto di tali nuove funzionalità, è fornito dal nuovo servizio “Palestra Digitale PASS Giustizia” disponibile dal link “Formazione” come in figura.